finanziaria 2023

  CONTROLLI AUTOMATIZZATI 36-BIS

 

COMMA 153. I Controlli automatizzati (36-bis) per gli anni in corso al 2019 – 2020 e 2021 con termine di pagamento non scaduto possono essere definiti con il pagamento delle sanzioni in misura agevolata al 3%.

COMMA 155. Parimenti, i Controlli automatizzati (36-bis) oggetto di precedenti rateazioni ancora in corso possono essere definiti con il pagamento delle sanzioni in misura agevolata al 3%. Le somme già pagate sono però definitivamente acquisite ed il rateo rimane in corso debitamente rettificato.

COMMA 158. I termini di decadenza del controllo automatizzato per la notifica delle cartelle sono prorogati di un anno.


 RAVVEDIMENTO VIOLAZIONI 

         

COMMA 166. Gli errori nei dichiarativi commessi fino al 31/10/22, che non comportIno variazioni di imponibile perché meramente formali, possono essere sanati con il versamento di euro 200 entro il 31 marzo 2023. Sussistono cause di esclusione ad esempio quando le violazioni sono già state oggetto di verbale di contestazione.

COMMA 174. Per le violazioni con omesso versamento fino al 31/12/22 è possibile regolarizzare le violazioni beneficiando della riduzione ad un diciottesimo del minimo sanzionatorio, rateizzabile in otto rate trimestrali con prima rata al 31/03/23 sempre che le violazioni non siano già state contestate.

  INVITI – ADESIONE - ACCERTAMENTI ED ATTI DELLA RISCOSSIONE NON IMPUGNATI MA ANCORA NEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

     

COMMA 179. i processi verbali consegnati entro il 31/03/23, oggetto di avvisi non impugnati ma ancora impugnabili al primo di gennaio 2023 e quelli notificati entro il 31/03/23 potranno beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo edittale. 

COMMA 180. Per gli altri atti di accertamento ancora impugnabili, la riduzione sarà applicata a margine di procedimento per acquiescenza entro il relativo termine. la riduzione sanzionatoria sarà sempre di un diciottesimo ma su quanto irrogato e non sul minimo edittale.

COMMA 181.  Il beneficio è applicato anche agli atti del recupero ancora impugnabili ed anche qui la riduzione sarà di un diciottesimo della sanzione irrogata.

COMMA 182. Le somme di cui ai tre commi precedenti potranno essere rateizzate in 20 rate trimestrali, è comunque sempre esclusa la compensazione con crediti. 

LITI PENDENTI – DEFINIZIONE AGEVOLATA


COMMA 186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria aventi controparte Erario e Dogane possono essere definite con agevolazione in ogni stato e grado, pagando l’importo del valore di controversia (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

COMMA 187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado la controversia può essere definita con il pagamento del 90% dell’imposta.

COMMA 187. Quando l’agenzia sia stata soccombente in primo grado la definizione è prevista con il 40% dell’imposta. La riduzione sale poi al 15% dell’imposta quando la soccombenza dell’Ente è pronunciata nel secondo grado di giudizio tributario.

COMMA 189. In caso di soccombenza parziale, le riduzioni di cui sopra vanno applicate solo alla partita oggetto di vittoria del contribuente che dovrà versare invece l’intero sulla parte confermata (qui il termine “Intero” deve per logica essere riferito nuovamente alla sola imposta).

COMMA 190. Nel caso il Contribuente fuoriesca vittorioso da entrambi i giudizi di merito, potrà definire con il 5% dell’imposta.

COMMA 191. Gli atti di irrogazione di sole sanzioni possono essere definiti pagando il 15% nel caso di soccombenza dell’agenzia e con il 40% negli altri casi.

COMMA 192. I processi definibili in primo grado sono quelli notificati alle controparti entro i termini della finanziaria e dunque non è necessaria l’iscrizione a ruolo. In caso il ricorso in primo grado non sia ancora iscritto non potrà però essere applicato il beneficio del comma 187.

COMMA 194 e 195. La definizione delle liti pendenti può essere oggetto di rateazione fino a 20 rate trimestrali. Sempre esclusa la compensazione con crediti e la rifusione di somme già versate a qualsiasi titolo.

COMMA 202. La definizione agevolata giova anche in favore degli altri eventuali coobbligati. Si noti che il riferimento al termine coobbligato risulta più ampio della mera solidarietà.

     

ROTTAMAZIONE QUATER

COMMA 231. I Carichi affidati alla riscossione fino al giugno 2022 potranno essere rottamati senza il pagamento di sanzioni, interessi ed aggi e dunque versando le somme dovute a titolo di capitale e per il rimborso di spese di procedure e notifica.

COMMA 232. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 23/07/2023 ovvero nel numero massimo di 18 rate a partire da tale data. Attenzione alle prime due rate che dovranno essere ognuna pari al 10% dell’importo oggetto di rottamazione. 

COMMA 235. Il debitore dovrà avvalersi telematicamente della dichiarazione di rottamazione entro il 30/04/2023.

COMMA 238. Eventuali acconti già versati non saranno rimborsabili e dovranno essere tenuti a conto solo per la parte capitale nel calcolo della nuova rottamazione.

COMMA 240. Come già precedentemente tutte le azioni esattoriali sono sospese sulla base della semplice presentazione della domanda. Interessante notare che sono espressamente sospesi i termini di prescrizione e decadenza per chi si avvalga dell’istituto, nonché la mancata previsione di decadenza da eventuali nuove rateazioni nel caso di pagamento parziale o omesso.

COMMA 241. L’Agente della Riscossione avrà termine al 30/06/23 per comunicare ai debitori che hanno presentato l’istanza l’ammontare complessivo delle somme e delle rate.

COMMA 243. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione di procedure esecutive pendenti salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

COMMA 246. Sono esclusi dalla rottamazione le pretese relative a iva all’importazione, aiuti di stato, condanna corte dei conti e somme derivanti da sentenze penali. 

   DECADENZA PRECEDENTI DILAZIONI CON ERARIO

COMMA 219. Previsto per i soli tributi dell’amministrazione fiscale regolarizzare il carente o omesso versamento di piani di dilazione scaduti alla data della finanziaria ma non ancora oggetto di cartella di pagamento o di atto di intimazione con il versamento della sola imposta entro il 31/03/23 o sulla base di una nuova rateazione fino a 20 rate trimestrali.

  STRALCIO CARTELLE FINO A 1000 EURO 

COMMA 222. Le cartelle portanti un credito comprensivo di capitale, interessi e sanzioni fino a mille euro, se affidate alla riscossione entro il 31 dicembre 2015, saranno automaticamente stralciate alla data del 31/03/22 e sospese nelle more.

COMMA 22. Per le sanzioni amministrative lo stralcio avverrà limitatamente ai soli interessi.

COMMA 229. Gli enti creditori decentralizzati potranno comunque decidere di non applicare le disposizioni dello stralcio, con decisione da assumere entro il 2023.